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Crediti prededucibili

Italia Oggi: i crediti derivanti dai finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche ed intermediari "in esecuzione" di un concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 della legge fallimentare; godono di pari trattamento quelli effettuati dai medesimi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione qualora i finanziamenti siano previsti dal piano e dall'accordo di ristrutturazione e purchè questi due siano omologati. La prededucibilità è un fase premiante prevista dalla legge fallimentare per quelle spese in senso lato tese o sostenute per favorire la procedura; esse vanno pagate per prime se esiste capienza in quanto sono da ritenersi meritevoli quei soggetti che hanno contribuito a facilitare il cammino della procedura stessa

Fonte : UniCredit CMB

Data : 29/06/2010

 

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