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CREDITO AI CONSUMATORI E TRASPARENZA

La Delibera CICR n.117 del 3 febbraio 2011 ha definito all'art. 2, comma 3 i  casi in cui trova applicazione la deroga prevista dall’art. 122, comma 4, del TUB in tema di contratti di credito al consumo. Viene così precisato che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non trovano applicazioni le norme in tema di: obblighi precontrattuali, recesso del consumatore, inadempimento del fornitore, cessione dei crediti, purché ricorrano due condizioni:

1) l’accordo raggiunto tra le parti offra al consumatore/debitore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all’inadempimento
2) le condizioni dell’accordo non siano meno favorevoli per il debitore rispetto a quelle del contratto di credito originario.


Queste norme andranno poi lette ed interpretate alla luce delle recenti Disposizioni Attuative emanate da Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari finanziari. All’art 10 in tema di cessione crediti sempre con riferimento ai contratti di credito al consumo (così come delineati dal D.Lgs 141/2010) viene stabilito che nel caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore debba essere informato della cessione con una comunicazione individuale secondo le modalità che Banca d'Italia andrà ad emanare. Restano comunque salvi i casi in cui è consentita la comunicazione collettiva ai sensi di legge. L’obbligo di informativa inoltre decade quando il cedente (ovvero il finanziatore originario) in accordo con il cessionario (acquirente del credito) continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. Infine, rimane inalterata la possibilità riconosciuta in capo al consumatore, in caso di cessione, di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 1248 cc che prevede i casi di inopponibilità al cessionario dell’eventuale compensazioni del credito.

Tale ultima norma, letta alla luce dell’articolo di cui al punto precedente, non trova tuttavia applicazione nel caso in cui oggetto di cessione siano crediti insoluti originati da contratti di credito al consumo. In questo caso infatti il consumatore/debitore ceduto non può opporre al cessionario l’eventuale compensazione del credito (e le altre eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente) nè è necessario che la cessione venga a lui notificata seguendo le modalità emanande di Banca d'Italia, purché comunque l’accordo concordato con il consumatore per il rimborso del debito tenda ad evitare le vie giudiziali e le condizioni di questo non siano più onerose del contratto di finanziamento originario.

Fonte : Unicredit CMB

 

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